Istruzioni INPS per la fruizione dello sgravio contributivo concesso sui contratti di solidarietà delle aziende con cassa integrazione straordinaria.
Con la circolare n.97/2024, l’INPS ha sbloccato l’accesso allo sgravio contributivo in relazione ai contratti di solidarietà attivati nel 2023, non compatibile con altri benefici contributivi ma cumilabile con la Decontribuzione Sud.
Il bonus spetta per l’intera durata del contratto di solidarietà e si applica ai versamenti dovuti per i lavoratori ai quali viene ridotto l’orario di lavoro per oltre un quinto.
Le imprese che al 30 novembre 2023 hanno stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015, o che avevano un contratto in corso nel secondo semestre del 2022, possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35% sulla quota a loro carico per i lavoratori con una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
Lo sgravio è applicabile per la durata del contratto di solidarietà, con un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.
Le aziende destinatarie dei decreti di autorizzazione e con periodi di CIGS per solidarietà conclusi entro il 31 marzo 2024, usufruiranno delle riduzioni contributive mediante operazioni di conguaglio, che dovranno concludersi entro il 17 febbraio 2025 attraverso il flusso Uniemens: il codice causale da inserire è quello di nuova istituzione “L981” nell’elemento <CausaleACredito>, mentre l’importo andrà inserito nell’elemento <ImportoACredito>.
Le operazioni di conguaglio devono infatti essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare che autorizza lo sgravio. Tutti i dettagli, nel Messaggio INPS del 14 novembre 2024.
-Luciano Marinucci-Presidente
Gruppo Consiliare Regionale
“Marsilio Presidente”
-Consiglio regionale dell’Abruzzo-