Sconto INAIL per le imprese al 4,81%: requisiti e procedura di domanda.
Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto del 9 ottobre 2024, che stabilisce l’importo annuale per la riduzione sui premi assicurativi INAIL riservato alle imprese artigiane che non hanno registrato infortuni nel biennio 2022/2023: l’alquota da applicare è pari al 4,81%.
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 781, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la Finanziaria 2007), con l’obiettivo di incentivare le aziende artigiane a mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro. La misura dello sconto viene fissata annualmente mediante decreto, sulla base di una proposta dell’INAIL.
L’agevolazione è destinata alle aziende artigiane che soddisfano i seguenti requisiti:
- assenza di infortuni – non aver registrato infortuni sul lavoro nel biennio 2022/2023.
- conformità alle norme di sicurezza – essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- presentazione nei termini della domanda – aver richiesto la riduzione in sede di dichiarazione delle retribuzioni 2023, entro il 29 febbraio 2024.
-Luciano Marinucci-Presidente
Gruppo Consiliare Regionale
“Marsilio Presidente”
–Consiglio regionale dell’Abruzzo-